Modifiche del Senato al decreto del Governo
by Redazione
Posted on Giugno 30, 2008
Continua l’iter del disegno di legge di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 su “Misure urgenti in materia di sicurezza”, dopo l’approvazione del Senato. Si tratta del primo provvedimento del “pacchetto sicurezza” varato dal Governo.
Il testo approvato riprende sostanzialmente quello del decreto già in vigore. Infatti, viene confermata la nuova regolamentazione che rende più facili le espulsioni, la discussa norma “aggravante clandestini” relativa alla commissione del reato da parte di un «soggetto che si trovi illegalmente sul terreno nazionale», sia non comunitario che comunitario, per il quale la pena comminata è aumentata di un terzo.
Tra le altre disposizioni è prevista anche la nuova fattispecie di reato per chi dà in affitto, a titolo oneroso, un immobile ad uno straniero irregolare. Inoltre, sono state approvate le norme relative alle funzioni ed ai poteri del sindaco relativamente all’ordine e la sicurezza pubblica.
Per quanto riguarda le nuove norme inserite nel provvedimento, che attende l’approvazione della Camera, c’è la disposizione che stabilisce: «Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato» (art. 5-bis del nuovo articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). Con la nuova norma si vorrebbero contrastare i matrimoni con i cittadini stranieri irregolari, attribuendo al sindaco un vero e proprio diritto di veto alle nozze che sarà esercitato di fatto segnalando al questore, per l’eventuale provvedimento di espulsione o di allontanamento, la condizione irregolare, verificata in occasione della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio.
Le modifiche più rilevanti apportate nell’atto riguardano: l’articolo 7-bis il quale prevede la possibilità di adottare un piano temporaneo per compiti di ordine pubblico con l’impiego di un contingente delle forze armate (non superiore a 3000 unità) e la norma che stabilisce la “precedenza assoluta”, con sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002, per i reati al di sotto dei 10 anni.
E’ evidente la discordanza tra l’intento di rispondere all’emergenza legalità e il blocco di procedimenti che riguardano anche la microcriminalità, ma non solo, i reati come l’omicidio colposo, il sequestro di persona (se non è commesso a scopo d’estorsione), il furto, la ricettazione, la truffa, l’associazione per delinquere, e – colmo del paradosso – lo stesso, ancora in discussione, reato di immigrazione clandestina. Da una parte si intende porre in essere una normativa più severa sul fronte delle fattispecie criminali che creano, in particolare ultimamente, allarme sociale, dall’altra si finisce per sospendere i processi che li riguardano.
Dario Porta
(30 giugno 2008)
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