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Ministero dell’Interno: ricongiungimento familiare

by Redazione

Il Ministero dell’Interno, il 5 marzo scorso, ha inviato alle prefetture una circolare in riferimento all’entrata in vigore del decreto legislativo del 19 novembre 2007 n. 251 relativo “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”.

Il provvedimento intende porre l’attenzione sull’applicazione dell’art. 22 del decreto che prevede il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare  a favore dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria, sulla base e con le modalità stabilite dall’art. 29 e seguenti del Testo unico sull’immigrazione (Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n. 286). Da considerare il fatto che secondo quest’ultima norma il cittadino straniero “rifugiato” diversamente dagli altri cittadini stranieri, è esonerato, ai fini del ricongiungimento, dal dimostrare i requisiti del possesso di un alloggio adeguato e di un reddito sufficiente per sostenere sé stessi ed il proprio nucleo familiare.

I cittadini stranieri ammessi alla protezione sussidiaria sono coloro che, pur non avendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, subirebbero un grave danno nel caso di un loro ritorno nel Paese di origine o, se apolidi, nel Paese nel quale avevano in precedenza la dimora abituale. La normativa in vigore stabilisce che chi viene ammesso alla protezione internazionale può svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, può accedere alla formazione professionale e iscriversi agli albi professionali, in condizioni di parità con i cittadini italiani. Equiparazione prevista anche in materia di assistenza sociale e sanitaria.
Gli Sportelli unici per l’immigrazione dovranno, quindi, rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare anche ai possessori del permesso di protezione sussidiaria.

il Ministero precisa che il diritto in oggetto è riconosciuto anche ai possessori di permessi di soggiorno per motivi umanitari, prima della conversione del titolo di soggiorno in protezione sussidiaria (art. 34 comma 5 del decreto legislativo n. 251). Inoltre, tale conversione del permesso, rilasciato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, potrà avvenire solo alla scadenza del precedente titolo per soggiornare nel territorio (art. 34 comma 4 del decreto legislativo n. 251).

Il decreto, entrato in vigore il 19 gennaio 2008, introduce delle importanti innovazioni in particolare la figura della protezione sussidiaria, e deve essere considerato insieme al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE, che è in vigore dallo scorso 2 marzo, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Infatti, con tali interventi legislativi si introduce in Italia un’importante ed attesa riforma in materia di diritto d’asilo con il recepimento di due direttive Comunitarie.

Dario Porta

(11 marzo 2008)


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