Il Tribunale di Perugia: sì alla partecipazione di cittadini stranieri ai concorsi pubblici
by Redazione
Posted on Dicembre 27, 2006
I lavoratori stranieri non comunitari possono partecipare a concorsi pubblici in Italia, a sostenerlo è il Tribunale di Perugia che, con un’Ordinanza del 6 dicembre 2006, ha ordinato all’Usl di Perugia di inserire una cittadina iraniana – in Italia dal 1985 – nelle graduatorie di due concorsi, per soli titoli, a dirigente anestesista.
Con tale decisione, il Tribunale di Perugia smentisce una precedente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 24170 del 13/11/2006, con cui il supremo organo ha escluso per gli stranieri non comunitari, ancorché disabili, la possibilità di accedere al pubblico impiego, non considerando tale esclusione «sospettabile di illegittimità costituzionale, sia perché si esula dall’area dei diritti fondamentali, sia perchè la scelta del legislatore è giustificata dalle stesse norme costituzionali».
Il giudice umbro ha ammesso la possibilità di partecipazione a pubblici concorsi del cittadino non italiano né appartenente all’Unione Europea in quanto «la attuale normativa in materia di stranieri ha di fatto e implicitamente abrogato la regola generale contenuta e ribadita in varie antecedenti disposizioni normative per effetto della quale era da ritenere esistente una riserva di accesso al pubblico impiego a favore dei soli cittadini italiani e per i soggetti per legge agli stessi equiparati». Ne consegue che, in assenza di precise disposizioni restrittive concernenti il possesso della cittadinanza italiana, «debba valere la regola generale contenuta nella normativa speciale in tema di immigrazione, con particolare riferimento all’art. 2 che sancisce la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti tra lo straniero regolarmente soggiornante in Italia e il cittadino italiano».
Inoltre non esiste da parte dello Stato – si legge ancora nell’Ordinanza – l’interesse a precludere l’accesso di uno straniero al posto di dirigente medico e non può neanche rinvenirsi nell’art. 51 della Costituzione un ostacolo in questa direzione «sia perché la interpretazione nel senso escludente gli stranieri è contraria alla sua ratio, volta alla eliminazione di ogni forma di discriminazione all’interno dello Stato, sia perché la previsione in esso contenuta di consentire l’accesso ai pubblici uffici ai soli cittadini italiani non ha impedito che tale accesso fosse reso possibile anche per i cittadini dell’Unione Europea per cui non si scorgono valide ragioni per ritenere l’esclusione di cittadini anche non appartenenti all’Unione Europea».
Il decisore, in particolare, ha ritenuto di dover applicare l’articolo 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 in forza del quale ha ordinato all’Usl di Perugia di procedere immediatamente ad adottare tutti gli atti necessari per consentire alla ricorrente di essere inserita, senza alcuna riserva, nelle graduatorie dei due concorsi per titoli da cui era stata esclusa.
Scarica l’Ordinanza del Tribunale di Perugia del 6 dicembre 2006
Scarica la Sentenza della Corte di Cassazione n. 24170 del 13 novembre 2006
Maria Carla Intrivici,
(27 dicembre 2006)
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