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I figli dell’Oca Bianca (conclusa)

by Redazione

Campagna lanciata da Nessun Luogo è Lontano e dal Movimento Difesa del Cittadino, l’8 luglio 2004, con l’obiettivo di estendere l’assegno per il secondo figlio a tutti i secondogeniti, non escludendo le famiglie straniere,  e correggere le 7 ingiustizie della legge 326 del 2003.

Assegno al secondo figlio: 7 casi di esclusione, 7 ingiustizie pesanti come macigni

La campagna lanciata da Nessun Luogo è Lontano e il Movimento Difesa del Cittadino, l’8 luglio 2004, ha l’obiettivo di estendere l’assegno per il secondo figlio a tutti i secondogeniti, non escludendo le famiglie straniere,  correggendo le 7 ingiustizie della legge 326 del 2003.

La campagna si è conclusa quando nella legge finanziaria successiva a tale iniziativa governativa, non è stato previsto alcun assegno per i figli a carico.

Perché questa iniziativa di sensibilizzazione e informazione…
Sette volte ingiusta è la legge che concede un assegno familiare al secondo figlio. Tanti sono infatti i casi di esclusione dal beneficio, esclusioni particolarmente odiose perché vanno spesso a colpire situazioni di disagio familiare o creano disparità ingiustificate. Alle denunce dei cittadini, Nessun Luogo è Lontano e Movimento Difesa del Cittadino  rispondono con una campagna civile di informazione e consulenza.

L’iniziativa nasce dalle intenzioni dichiarate dal Governo di estendere a partire dal 2005 gli assegni familiari, attualmente previsti per il secondo figlio, anche al primogenito, allo scopo di sostenere la maternità. “Nessun Luogo è Lontano e Movimento Difesa del Cittadino ritengono utile dare un sostegno contro il rischio di denatalità nel nostro Paese, purché però tale iniziativa parta dal sostegno alle donne e alle famiglie economicamente più deboli. Tuttavia una ipotesi di intervento a pioggia e uguale per tutti risulterà di sapore demagogico. Fare parti uguali tra diseguali assumerebbe i connotati di una palese ingiustizia”.

L’assegno per il secondo figlio è regolato dall’art. 21 del decreto legge 269 del 2003, convertito in legge numero 326 del 2003. L’assegno al secondo figlio è concesso ad ogni donna italiana o comunitaria residente in Italia al momento del parto, qualora il figlio, secondo o ulteriore, nasca tra il primo dicembre 2003 ed il 31 dicembre 2004. L’assegno è concesso anche per ogni figlio adottato, anche se primo, nello arco di tempo.

Tuttavia sono 7 i punti critici che determinano esclusione e discriminazione:

1) l’assegno non viene concesso alle donne extracomunitarie, neanche se il padre è cittadino italiano o comunitario e neanche se il figlio nato è italiano;
2) l’assegno non viene concesso alle donne rifugiate politiche;
3) l’assegno è concesso indipendentemente dal reddito del richiedente;
4) l’assegno è concesso alle neocomunitarie solo se il figlio è nato dopo il primo maggio 2004;
5) l’assegno non viene concesso se il figlio nasce morto;
6) l’assegno è concesso, in caso di adozione, usando come riferimento la data di passaggio in giudicato della sentenza del tribunale italiano, sentenza che rende efficace alla sentenza del tribunale straniero;
7)  l’assegno non viene dato alla donna italiana iscritta all’AIRE.

Questa norma, purtroppo, elenca in modo tassativo le donne che hanno diritto all’assegno. Oltretutto la disposizione non considera, neanche per eventi particolari, l’eventualità che l’assegno possa essere assicurato in alternativa al padre (ad esempio nei casi di morte della madre o di abbandono del figlio). Sembra inoltre impossibile una applicazione per analogia della disciplina sulla tutela della maternità e della paternità (decreto legislativo 151/01), finalizzata alla tutela del lavoratore o lavoratrice.

Il semplice elenco delle categorie a cui l’assegno non viene corrisposto vale da solo a capire la portata dell’ingiustizia.

 


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