Chiarimenti su iscrizione anagrafica e carta d’identità
by Redazione
Posted on Aprile 13, 2007
I cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno scaduto e che abbiano presentato domanda di relativo rinnovo, o coloro che, arrivati regolarmente in Italia con le quote flussi 2006, lo hanno richiesto per la prima volta, possono rinnovare o ottenere la carta d’identità.
È quanto chiarito da due Circolari del 2 aprile, la 16/2007 e la 17/2007, emanate dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Ministero dell’Interno, in seguito ai numerosi quesiti posti al riguardo dai Comuni. Si recepiscono così le disposizioni della normativa in vigore e delle direttive del Viminale relative ai diritti dello straniero nelle more del rinnovo del titolo di soggiorno o in attesa del rilascio del primo permesso.
Secondo quanto disposto dalla circolare n. 17/2007, con la sola esclusione della validità per l’espatrio, il documento d’identità potrà essere rilasciato o rinnovato «ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe e che abbiano presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nelle forme e nei tempi previsti».
Per chi è in attesa del rilascio primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la recente direttiva del Ministro dell’Interno, emanata il 20 febbraio 2007, chiarisce che lo straniero, sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, nelle more della consegna del titolo possa legittimamente esercitare i diritti da esso derivanti in forza della sua regolare presenza sul territorio nazionale. Dunque, «considerato anche che la direttiva, nelle premesse, evidenzia la necessità di garantire “il godimento di diritti correlati alla regolarità della posizione di soggiorno” dello straniero in attesa del permesso – si legge nel testo della circolare n. 16/2007 – si ritiene che il principio enunciato nella direttiva debba essere applicato con riferimento al procedimento d’iscrizione anagrafica».
Per iscriversi il lavoratore migrante deve esibire il contratto di soggiorno, la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso, nonché la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico.
L’obiettivo è, quindi, quello di garantire la pienezza dei diritti derivanti da una posizione regolare di soggiorno sul territorio nazionale dello straniero, cercando di sopperire a inefficienze e lungaggini burocratiche, ma anche a “tare” normative, condizioni che rendono il meccanismo degli ingressi lungo e accidentato, ponendo, ancora una volta, la necessità di un’immediata – e tanto annunciata – riforma legislativa in materia.
Maria Carla Intrivici
(13 aprile 2007)
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