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Immigrazione, nuove norme

by Redazione

 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 S.O n. 196 la legge 133/2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 112/2008.

 

Alcune delle disposizioni approvate incidono sulla condizione giuridica dello straniero e del cittadino comunitario, in particolare: l’art. 11 “Piano Casa”, l’art. 20 “Disposizioni in materia contributiva”, l’art. 37 “Certificazioni e prestazioni sanitarie”.

La nuova manovra finanziaria, all’articolo 11, nel disciplinare il Piano nazionale di edilizia abitativa, limita la possibilità di accedere ad una casa popolare ai soli «immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione», modificando quanto previsto dall’art. 40 del d.lgs. 286/98, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, secondo cui: «gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica». 

Viene modificato anche l’art. 41 del Testo Unico sull’Immigrazione che equiparava gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale. L’art. 20 della l. 133/2008 dispone, invece, che l’assegno sociale, a decorrere  dal 1° gennaio 2009, «è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, (per almeno dieci anni ) nel territorio nazionale».

Infine l’art. 37, comma 2, della nuova disposizione normativa sostituisce l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 286/98, ai sensi del quale il Testo Unico sull’Immigrazione non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, salvo che per le norme che risultino più favorevoli di quelle altrimenti applicabili a tali cittadini. La modifica apportata dispone che «Il presente Testo Unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell’ordinamento comunitario». In altre parole, le norme applicabili agli stranieri non comunitari si applicano anche ai cittadini dell’Unione nei casi in cui identiche norme siano già a questi applicabili in attuazione dell’ordinamento comunitario.

Maria Carla Intrivici

(29 agosto 2008)


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