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Identificatori biometrici per i permessi di soggiorno

by Redazione

 

Il prossimo 19 maggio diviene operativo in tutti gli Stati membri dell’Unione europea il nuovo regolamento (CE) n. 380/2008 sui permessi di soggiorno.
Il nuovo atto comunitario modifica il precedente regolamento (CE) n. 1030/2002 che ha istituito un modello uniforme, decrivendone le caratteristiche generali, per i titoli di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

 

Secondo l’innovata procedura, nel permesso di soggiorno sarà collocato un microchip in cui verranno inseriti elementi di identificazione biometria comprendenti due impronte digitali e l’immagine del volto del titolare del documento.
Il regolamento n. 380/2008 individua gli standard minimi a cui gli Stati Ue dovranno necessariamente conformarsi, rimanendo a ciascuno, tuttavia, la possibilità di integrare ulteriormente i dati contenuti nel microchip con la previsione di altri indicatori.
Il rilevamento delle impronte digitali è obbligatorio a partire dall’età di sei anni.
A differenza del passato, inoltre, il modello uniforme deve essere un atto separato dalla carta di identità e non può essere inserito, sotto forma di autoadesivo, in altri documenti.

In Italia, il permesso di soggiorno elettronico, in circolazione dal 1° gennaio 2008, contiene già foto, impronte delle dieci dita e altezza, nel microchip andrà, quindi, introdotta solo l’immagine del viso, procedura che in ogni caso allungherà i tempi di lavorazione.

L’inserimento di indici di identificazione biometrica stabilisce un legame più affidabile fra il modello uniforme e il suo titolare, ne rende difficile la contraffazione o un uso fraudolento. E questo, insieme ad un’applicazione uniforme della normativa sul territorio comunitario, costituirebbe un apporto decisivo nel risolvere i problemi legati all’identificazione dei cittadini non comunitari. L’obiettivo è la lotta all’immigrazione clandestina, alla permanenza irregolare nell’Ue e, ancora una volta, l’esigenza di dare risposte alle diffuse e comuni richieste di “sicurezza”.

Vengono, però, avanzate preoccupazioni in termini di rispetto della privacy. Non è, infatti, previsto, da parte di ciascun Paese membro, né un elenco tassativo delle autorità competenti ad accedere ai dati né uno degli usi per i quali può esserne consentito l’impiego, per cui può accader che i dati biometrici possano essere utilizzati per scopi differenti rispetto all’accertamento dell’autenticità del permesso di soggiorno con limiti alla tutela della privacy.

Scarica il regolamento (CE) n. 380/2008

Maria Carla Intrivici

(7 maggio 2008)


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