Nuove regole per i ricongiungimenti familiari
by Redazione
Posted on Aprile 22, 2008
Dal 10 aprile cambiano le regole per i ricongiungimenti familiari.
Una nuova circolare del Ministero dell’Interno ne innova la procedura, interpretando in modo più elastico la normativa in vigore.
Secondo quanto previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione, di cui al d.lgs. 286/98, il cittadino straniero in Italia per lavoro, asilo, studio, motivi religiosi o familiari e per protezione sussidiaria, o in possesso della carta di soggiorno, può mantenere o riacquistare l’unità familiare. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare può essere richiesta in favore del coniuge, dei figli minorenni e maggiorenni a carico – questi ultimi se non possono provvedere alle proprie esigenze di vita in maniera permanente per il loro stato di salute – e dei genitori a carico che non abbiano un adeguato sostegno familiare nel loro Paese di origine.
Secondo la innovata procedura, dal mese in corso, le domande di ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione, devono essere inviate solo telematicamente e non più per posta.
La circolare del 4 aprile 2008 introduce anche altre importanti novità di chiarimento delle norme esistenti e di consolidamento di un preciso orientamento giurisprudenziale, che riguardano i due fondamentali requisiti richiesti per i ricongiungimenti familiare: la disponibilità di reddito sufficiente e dell’alloggio.
Per quanto riguarda il requisito reddituale, secondo quanto previsto dal Testo Unico, occorre disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo per quattro o più familiari. Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso di un reddito sufficiente in base ai parametri di legge, si possono considerare anche quelli del coniuge e dei familiari conviventi, novità introdotta dal provvedimento in questione.
Per l’alloggio, un certificato deve attestare che esso rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l’idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico-sanitaria. A tal proposito, la circolare chiarisce che non è obbligatorio che chi richiede il ricongiungimento conviva con i familiari in ingresso, è sufficiente che la loro abitazione sia conforme ai requisiti previsti.
Nel 2007 sono state presentate 85mila domande di ricongiungimento per uno o più familiari, il 73% in più rispetto al 2006, quando erano state 49mila. Le nuove disposizioni del Viminale facilitano la procedura di ricongiungimento familiare, prendendo atto di una interpretazione più elastica e favorevole della norma, già data da diversi tribunali.
Maria Carla Intrivici
(22 aprile 2008)
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