Conversione del decreto legge n.181
by Redazione
Posted on Dicembre 7, 2007
Approvato dal Senato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 181 del 1° novembre 2007 relativo a “Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza”.
Il testo originario del decreto legge ha subito alcune modifiche che sono state oggetto del voto di fiducia al Governo su un maxiemendamento.
Tra le principali novità del provvedimento, innanzitutto, la precisazione dei casi per i quali si provvederà all’allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, per motivi di pubblica sicurezza, nonché per cessazione delle altre condizioni che determinano il diritto di soggiorno, conformemente allo spirito e alla lettera della normativa europea.
Tali misure, infatti, non potranno non riguardare i comportamenti individuali della persona di cui si dispone l’allontanamento. Inoltre, i motivi imperativi di sicurezza pubblica ricorreranno quando il cittadino UE o un suo familiare avrà tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia “concreta, effettiva e grave” alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza ulteriore sul territorio incompatibile con la civile e sicura convivenza.
Sarà il giudice del tribunale ordinario monocratico, e non più il giudice di pace competente a decidere sulla convalida delle espulsioni (il principio è esteso anche ai cittadini non comunitari). Si prevede la possibilità di tenere conto di eventuali specifiche condanne penali anche di un giudice straniero. Inoltre, il divieto di reingresso nel territorio italiano per chi è espulso per motivi di pubblica sicurezza sarà di cinque anni. Il cittadino comunitario dovrà provare di essere entrato in Italia da meno di tre mesi per evitare l’allontanamento. Infine, i provvedimenti di allontanamento saranno adottati sulla base anche delle segnalazioni motivate del sindaco dove soggiorna il cittadino europeo o il suo familiare.
Per quanto riguarda il trattenimento dei cittadini comunitari non si fa riferimento ai Cpt (Centri di permanenza temporanea) ma a strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea, lasciando al questore la scelta delle modalità del trattenimento.
Infine, il testo approvato punisce, con la reclusione fino a te anni, chi incita a commettere o commette atti di discriminazione previsti dall’art. 13 del trattato di Amsterdam, fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
Dario Porta
(7 dicembre)
Decreto-Legge 1 Novembre 2007, n. 181
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