Soggiorni brevi: abolizione del permesso
by Redazione
Posted on Giugno 18, 2007
Da qualche giorno non è più richiesto il permesso di soggiorno per periodi di permanenza sul territorio inferiori a 90 giorni, i c.d. soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo, e studio, in seguito all’approvazione della legge n. 68 del 28 maggio 2007.
Le modifiche relative agli artt. 5 e 13 del Testo unico sull’immigrazione intendono risolvere la procedura di infrazione n. 2006/2126, secondo i rilievi posti dalla Commissione Europea, per la non conformità della normativa italiana quando richiede l’obbligo del permesso di soggiorno per periodi di permanenza sul territorio inferiori a tre mesi. Infatti, la normativa europea consente agli Stati membri solo di imporre l’obbligo di una dichiarazione di presenza – secondo il regolamento che istituisce lo spazio Schengen con il relativo regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.
Percorso accidentato per questa modifica, anche a causa dell’ostruzionismo dell’opposizione, la quale non fa altro che porre il nostro Paese in linea con quanto stabilito a livello europeo. Infatti, la previsione normativa dei “soggiorni brevi” era stata già presentata dal Governo alla Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame dell’art. 3 del ddl. “Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297”, recante tra l’altro disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE. Tuttavia la presidenza della Camera l’aveva dichiarata inammissibile perché estranea all’oggetto del testo in discussione.
Successivamente le stesse modifiche erano state inserite nel decreto legge del 15 febbraio 2007 n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, che prevedeva ai sensi dell’art. 5 alcune modifiche normative al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. 286/1998), al fine di corrispondere ai rilievi posti dalla Commissione Europea con due procedure d’infrazione: n. 2006/2126 e n. 1998/2127.
Ma tale norma era stata oggetto di stralcio nel momento della conversione in legge del decreto.
Al fine di porre fine a questa inadempienza e non conformità alle previsioni normative dell’Unione Europea, il 7 marzo 2007, è stato presentato il disegno di legge d’iniziativa dei senatori Bianco e Sinisi che disciplina i soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio, approvato in aula il 16 maggio e da pochi giorni in vigore.
Ai sensi della disciplina introdotta dalla legge n. 68 del 28 maggio 2007 vengono, alla fine di un difficoltoso percorso parlamentare, modificati gli artt. 5 e 13 del d.lgs. 286/1998. Si prevede la sostituzione del permesso di soggiorno di durata inferiore a tre mesi con una dichiarazione di presenza all’ufficio della polizia di frontiera al momento dell’ingresso nel territorio nazionale o entro otto giorni lavorativi dall’ingresso, al questore della Provincia in cui si trova, in caso di provenienza da Paesi di area Schengen, secondo modalità da stabilire con un decreto del Ministro dell’Interno. Nei casi di trattenimento nel territorio senza aver presentato tale dichiarazione o la richiesta del permesso di soggiorno (o del rinnovo nei termini e modalità prescritti), oltre i tre mesi o il minore termine stabilito dal visto di ingresso, si procede all’espulsione amministrativa.
Il dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha inviato un “telegramma urgentissimo” che informa Questure e Polizia di Frontiera sul contenuto e sottolinea lo scopo della normativa introdotta: semplificare gli adempimenti formali e procedurali cui erano assoggettati i cittadini stranieri
Questo provvedimento fa seguito ad altri interventi nel quadro della prevista nuova disciplina dell’immigrazione. Basti pensare che l’obbligo di comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza per il datore di lavoro dell’assunzione di un cittadino straniero extracomunitario era già stato soppresso (Finanziaria 2007, art. 1, comma 1184), così come il nulla osta al lavoro, nel caso di lavoratori stranieri soggiornanti regolarmente in uno stato membro dell’Unione Europea e dipendenti di persone fisiche o giuridiche con sede in uno stato UE (legge del 6 aprile 2007 n. 46 di conversione del decreto legge del 15 febbraio 2007 n. 10).
Dario Porta
(18 giugno 2007)
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