Comunicato in merito al convegno sulla mediazione civile e commerciale
Il 10 giugno u.s. si è svolto, a cura del gruppo assembleare aggiunto di Roma Capitale, un importante convegno sulla mediazione civile e commerciale ed in particolare sulle ricadute che questo istituto può avere per i cittadini immigrati.
Per la nostra Associazione è intervenuto il responsabile dell’area giuridica Fabrizio Ventura, il quale, dopo aver sottolineato la solidità del rapporto che “Nessun luogo è lontano” ha costruito nel tempo con i consiglieri aggiunti, ha però voluto ribadire le perplessità, già più volte da noi manifestate, in ordine a questa nuova figura i cui contorni, anche sotto un profilo meramente giuridico, appaiono incerti e persino ambigui.
Infatti, la mancata partecipazione, se non in via consultiva, degli immigrati stabilmente e regolarmente presenti sul territorio al processo di formazione delle decisioni amministrative rappresenta non tanto e non soltanto un limite allo spirito di accoglienza ed alle politiche di integrazione, ma una vera e propria mutilazione della vita democratica, una sorta di negazione del principio della universalità del suffragio, e come tale colpisce non solo coloro che sono esclusi ma tutti i cittadini .
E’ per questo che la nostra Associazione ha posto allo studio la possibilità di modificare lo Statuto del Comune di Roma nel senso di estendere ai cittadini stranieri, comunitari e non, l’elettorato attivo e passivo almeno a livello municipale, laddove tale estensione dovrebbe essere possibile senza ricorrere a strumenti legislativi, trattandosi, nel caso appunto dei municipi, di mere articolazioni territoriali, come dimostra il fatto che i relativi consigli decadono automaticamente in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
Per quel che riguarda propriamente il tema del Convegno, la nostra Associazione ha condiviso le preoccupazioni già espresse da oratori precedentemente intervenuti sulla obbligatorietà del ricorso allo strumento della mediazione nelle controversie relative a talune materie, per le quali, ex art. 5 del decreto legislativo n.28 del 2010, tale ricorso si configura come condizione di procedibilità nel giudizio avanti la magistratura ordinaria. Presupposto infatti di ogni tentativo di transazione è la volontà di transigere delle parti, mancando la quale il preliminare esperimento della mediazione rischia di divenire un passaggio burocratico ulteriore che in quanto tale appesantisce anziché snellire il procedimento.
Quanto agli organismi di mediazione previsti dal capo III del citato decreto legislativo n.28, la raccomandazione è che essi siano costituiti in funzione degli interessi generali per i quali devono operare e che in nessun modo siano ispirati da finalità lobbistiche a difesa di rendite di posizione di natura corporativa.
Pur con queste osservazioni, la Associazione “Nessun luogo è lontano” considera complessivamente in modo positivo l’introduzione nel nostro ordinamento di un istituto rivolto ad alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari e, al tempo stesso, a rendere meno onerosa per i cittadini e soprattutto per le fasce più deboli, alle quali certamente appartiene la maggioranza degli immigrati, l’azione per il riconoscimento dei propri diritti.
Fabrizio Ventura
22 giugno 2011
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